Art. 4 (Accordo Protocollo n. 4)
[1]Cumulo bilaterale in Croazia
[2]I materiali originati della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Croazia si considerano materiali originari della Croazia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse delle operazioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1
Testo vigente dal 20 agosto 2004
