[1]Cumulo bilaterale nella Comunita'

[2]I materiali originati della Croazia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita' anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse delle operazioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1

Testo vigente dal 20 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~accordo-protocollo-n-4-art3 · fonte su Normattiva