Art. 3 (Accordo Protocollo n. 4)
[1]Cumulo bilaterale nella Comunita'
[2]I materiali originati della Croazia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita' anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse delle operazioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1
Testo vigente dal 20 agosto 2004
