[1]Requisiti generali

[2]1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunita':

  • a)i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5;
  • b)i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6; 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Serbia:
  • a)i prodotti interamente ottenuti in Serbia ai sensi dell'articolo 5;
  • b)i prodotti ottenuti in Serbia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Serbia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~protocollo-3-art2 · fonte su Normattiva