[1]Requisiti generali
[2]1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunita':
- a)i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5;
- b)i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6; 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Serbia:
- a)i prodotti interamente ottenuti in Serbia ai sensi dell'articolo 5;
- b)i prodotti ottenuti in Serbia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Serbia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
