Art. 7 (Accordo Protocollo n. 4)
[1]Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
[2]1 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni
- a)le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio,
- b)la scomposizione e composizione di confezioni,
- c)il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti,
- d)la stiratura o la pressatura di prodotti tessili,
- e)semplici operazioni di pittura e lucidatura,
- f)la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso,
- g)operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero,
- h)la sgusciatura, la snocciolatura e la sbucciatura di frutta, frutta a guscio e verdura,
- i)l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio,
- j)il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli),
- k)le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento,
- l)l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi,
- m)la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse,
- n)il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti,
- o)il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere da a) a n),
- p)la macellazione degli animali
[3]2 Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Croazia
Testo vigente dal 20 agosto 2004
