[1]Altri accordi

[2]1 Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo - non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali, - sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Croazia, - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente accordo, che possa essere interessare la Comunita' 2 Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Croazia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo 3 Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilita' del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 114 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione

Testo vigente dal 20 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~accordo-protocollo-n-5-art14 · fonte su Normattiva