[1]Altri accordi

[2]1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

[3]- non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Libano; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunita'.

[4]2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Libano qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Le Parti contraenti si consultano nell'ambito del (Comitato ad hoc) istituito dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 12 dell'accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilita' del presente protocollo.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~protocollo-5-art14 · fonte su Normattiva