Art. 1 (Accordo Protocollo n. 6)
[1]PROTOCOLLO N 6 IN MATERIA DI TRASPORTI TERRESTRI
[2]ARTICOLO 1
[3]Obiettivi
[4]Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni
Testo vigente dal 20 agosto 2004
