Art. 12 (Accordo Protocollo n. 6)
[1]Accesso al mercato
[2]Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne - soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti che con la politica economica e dei trasporti della Croazia, - un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti contraenti su basi di reciprocita'
Testo vigente dal 20 agosto 2004
