Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001
Art. 3 (Accordo Protocollo n. 6)
[1]Definizioni
[2]Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni
- a)traffico comunitario di transito trasporto di merci in transito attraverso il territorio croato, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunita', effettuato da un vettore stabilito nella Comunita',
- b)traffico di transito della Croazia trasporto di merci in ansito attraverso il territorio della Comunita', in partenza dalla Croazia e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Croazia,
- c)trasporto combinato trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorche' questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada - fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico piu' vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico piu' vicina per il tragitto terminale, oppure - in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco
Testo vigente dal 20 agosto 2004
