Art. 13 (Accordo Protocollo n. 4)
[1]Trasporto diretto
[2]1 Il trattamento preferenziale previsto dell'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunita' e la Croazia Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato I prodotti originati possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelii della Comunita' o della Croazia
[3]2 La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando
- a)un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito, oppure
- b)un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente
- i)un'esatta descrizione dei prodotti,
- ii)la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
- iii)la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, oppure,
- c)in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento provatorio
Testo vigente dal 20 agosto 2004
