[1]Definizioni

[2]Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

  • a)traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunita', effettuato da un vettore stabilito nella Comunita';
  • b)traffico di transito della Bosnia-Erzegovina trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunita', in partenza dalla Bosnia-Erzegovina e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Bosnia-Erzegovina, effettuato da un vettore stabilito in Bosnia-Erzegovina;
  • c)trasporto combinato: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorche' questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:

[3]- fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico piu' vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico piu' vicina per il tragitto terminale, oppure

[4]- in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-3-art3 · fonte su Normattiva