1 I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunita' diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo 2 I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario - all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 60% del dazio di base, - il 1 gennaio 2003 ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti 3 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Repubblica di Croazia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il seguente calendario - all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 70% del dazio di base, - il 1 gennaio 2003 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004 ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base, - il 1 gennaio 2005 ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base, - il 1 gennaio 2006 ogni dazio e' ridotto al 15% del dazio di base, - il 1 gennaio 2007 i dazi rimanenti sono aboliti 4 Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo

Testo vigente dal 20 agosto 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~art18 · fonte su Normattiva