[1]Concessioni della Serbia riguardanti i prodotti industriali

[2]1. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunita' diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Serbia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunita'. 3. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato. 4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art21 · fonte su Normattiva