1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunita' diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - il 1 gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 70% del dazio di base; - il 1 gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 60% del dazio di base; - il 1 gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; - il 1 gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - il 1 gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto ai 30% del dazio di base; - il 1 gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 20% del dazio di base; - il 1 gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridono al 10% del dazio di base; - il 1 gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti. 3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ad eliminati secondo il calendario specificato nell'allegato. 4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~art18 · fonte su Normattiva