1 Una societa' comunitaria o una societa' croata stabilita, rispettivamente, sul territorio della Croazia o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Croazia e della Comunita', cittadini degli Stati membri e croati, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione 2 I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento

  • a)le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, tra cui coloro che - dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa, - controllano e coordinano l'attivita' degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative, - hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale,
  • b)i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attivita', la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa Dalla valutazione di tali competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale,
  • c)per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte, l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte 3 L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della Croazia di cittadini croati o della Comunita' sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una societa' croata oppure una consociata o una filiale di una societa' comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Croazia, a condizione che - detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che - la sede principale della societa' si trovi al di fuori della Comunita' e della Croazia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della societa' nello Stato membro o in Croazia

Testo vigente dal 20 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~art54 · fonte su Normattiva