[1]1. La Bosnia-Erzegovina agevola l'avvio di attivita' nel suo territorio da parte di societa' e cittadini comunitari. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina concede:

  • a)per lo stabilimento di societa' comunitarie nel territorio della Bosnia-Erzegovina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi;
  • b)per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunitarie stabilite in Bosnia-Erzegovina, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo.

[2]2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e i suoi Stati membri concedono:

  • a)per lo stabilimento di societa' della Bosnia-Erzegovina nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi;
  • b)per l'attivita' delle filiali e consociate della Bosnia-Erzegovina stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite nel loro territorio.

[3]3. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro societa', per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' di societa' di un'altra Parte nel loro territorio.

[4]4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalita' per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunita' e della Bosnia-Erzegovina che intendano avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi.

[5]5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo:

  • a)a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di societa' comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprieta' immobiliari in Bosnia-Erzegovina;
  • b)a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate di societa' comunitarie avranno inoltre il diritto di acquistare e godranno degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprieta' immobiliari, delle societa' della Bosnia-Erzegovina e godranno, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le societa' della Bosnia-Erzegovina, quando cio' e' necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse sono stabilite. Le disposizioni della presente lettera si applicano fatto salvo l'articolo 63;
  • c)dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la possibilita' di estendere i diritti di cui alla lettera b) a filiali di societa' comunitarie.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art51 · fonte su Normattiva