Art. 12 (Convenzione)
[1]: Personalita' giuridica, privilegi e immunita'
[2]L'istituto avra' personalita' giuridica a livello nazionale ed internazionale. Sul territorio della Finlandia godra' di tanti privilegi ed immunita' quante ne sono necessarie per svolgere le sue funzioni. Tali privilegi e immunita' saranno definite dall'accordo stabilito tra l'Istituto e il Governo di Finlandia.
Testo vigente dal 28 gennaio 2009
