[1]Art. XIII Personalita' giuridica, privilegi e immunita'
[2]A. L'Agenzia ha personalita' giuridica internazionale. Nel territorio di ogni Membro e in conformita' con la rispettiva normativa nazionale, l'Agenzia godra' della capacita' giuridica nazionale necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni e la realizzazione dei propri scopi. B. I Membri decideranno, mediante accordo separato, in merito a privilegi e immunita'.
Testo vigente dal 3 maggio 2012
