Art. 13 (Convenzione)
[1]: Risoluzione delle controversie
[2]Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, non definita dalla trattativa o dagli uffici del Comitato Direttivo, puo', previo accordo tra le parti, essere oggetto di conciliazione tramite la Corte Permanente delle Norme di Conciliazione Opzionale di Arbitrato.
Testo vigente dal 28 gennaio 2009
