Art. 3 (Convenzione)
[1]: Informazione
[2]Le Parti Contraenti supportano il lavoro dell'Istituto, fornendo informazioni riguardanti le foreste su specifiche richieste, quando non sia possibile ottenere altrimenti i dati dagli organi demandati alla loro raccolta e cio' sia possibile nei termini convenienti. Per evitare un doppio lavoro, l'Istituto provvede a garantire un'appropriata coordinazione con altre strutture internazionali, includendo tutte quelle demandate alla raccolta di dati.
Testo vigente dal 28 gennaio 2009
