[1]- Assicurazione

[2]I veicoli che effettuano i trasporti previsti dal presente Accordo devono, al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna Parte Contraente, essere coperti da una assicurazione di responsabilita' civile per danni causati a terzi sul territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con la normativa vigente in materia di assicurazioni adottata dal Paese in cui si svolge il trasporto.

Testo vigente dal 22 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-11-19;219~accordo-art13 · fonte su Normattiva