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Nell'articolo 9 della legge 19 maggio 1976, n. 398, al primo comma, le parole: "due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dall'organizzazione sindacale a carattere generale dei commercianti regionalmente piu' rappresentativa" sono sostituite con le altre: "due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalle organizzazioni sindacali a carattere generale dei commercianti regionalmente piu' rappresentative".
Testo in vigore dal 8 febbraio 1978 al 22 dicembre 2008
