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Il primo comma dell'articolo 10 della legge 19 maggio 1976, n. 398, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni della presente legge non si applicano ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali esercitano l'attivita' di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59".
Testo in vigore dal 8 febbraio 1978 al 22 dicembre 2008
