[1]FUNZIONI PUBBLICHE

[2]1 a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detto ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

  • b)Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:

[3](i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi

[4]2 a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detto ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

  • b)Tuttavia, tali pensioni sotto imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalita'. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da un suo ente locale.

Testo vigente dal 2 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;22~art19 · fonte su Normattiva