[1]ENTRATA IN VIGORE

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; e (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.

Testo vigente dal 2 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;22~art30 · fonte su Normattiva