[1]ENTRATA IN VIGORE
[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrera' in vigore; (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, l° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrera' in vigore.
Testo vigente dal 14 gennaio 2013
