[1]Impegni nel campo dei Materiali della Difesa

[2]Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione delle attivita' da parte delle industrie e/o delle organizzazioni coinvolte da questo Accordo e dai contratti firmati ai sensi dello stesso.

Testo vigente dal 22 marzo 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-11;22~accordo-art7 · fonte su Normattiva