[1]Aspetti Finanziari

[2]1. Se non concordato differentemente, ciascuna Parte rispondera' delle proprie spese relative all'implementazione di questo Accordo, ivi comprese:

[3]a. le spese di viaggio, salari, di assicurazione per salute e incidenti e ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in base alle regole nazionali;

[4]b. spese mediche ed odontoiatriche nonche' quelle derivanti dallo spostamento o evacuazione del proprio personale malato, ferito o defunto.

[5]2. Senza recare pregiudizio alle clausole di cui al punto "b", la Parte Ospitante provvedera' a fornire le cure di emergenza nelle strutture mediche presso le proprie Forze Armate, a ciascun membro della Parte Inviante che potrebbe richiedere assistenza medica durante l'implementazione delle attivita' di cooperazione bilaterale derivanti da tale Accordo, e, se necessario, presso altre strutture sanitarie, a patto che la Parte Inviante provveda alle relative spese.

[6]3. Tutte le attivita' poste in essere nell'ambito del presente Accordo saranno soggette alla disponibilita' di fondi delle Parti.

Testo vigente dal 22 marzo 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-11;22~accordo-art8 · fonte su Normattiva