[1]NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA
[2](1) Le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione, ai sensi delle rispettive leggi nazionali ed obblighi internazionali, nei seguenti settori delle industrie della difesa: (a) navi e relativi equipaggiamenti; (b) aeromobili militari, elicotteri, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti; (c) carri e veicoli militari; (d) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; (e) armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; (f) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; (g) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare; (h) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per l'uso militare; (i) materiali speciali blindati; (j) materiali specifici per l'addestramento militare; (k) macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; e (l) equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.
[3](2) Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sara' soggetto alle legislazioni nazionali delle Parti ed agli obblighi internazionali e potra' essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi.
[4](3) Le Parti si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a terze Parti senza il preventivo consenso scritto della Parte che ha originariamente fornito il suddetto materiale.
[5](4) La cooperazione nel campo dei materiali della Difesa sara' attuata attraverso:
[6](a) ricerca scientifica, test e progettazione; (b) scambio di esperienze nel campo tecnico; (c) reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; e (d) supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali della Difesa.
[7](5) Le Parti si impegneranno a darsi reciproca assistenza e collaborazione ai sensi del presente Accordo al fine di consentire alle industrie o alle organizzazioni delle Parti o ad entrambe di eseguire programmi e progetti, come previsto nell'ambito del presente Accordo.
Testo vigente dal 5 maggio 2022
