Sono inoltre riconosciute di diritto le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, diverse dalle societa' di cui all'articolo 1, che rispondono ai requisiti previsti da detto articolo e che, a titolo principale o accessorio, hanno per oggetto un'attivita' economica svolta normalmente dietro remunerazione o che, senza violare la legge in conformita' della quale sono costituite, esercitano di fatto ed in modo continuo una tale attivita'.

Testo vigente dal 6 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;220~art2 · fonte su Normattiva