In ogni Stato contraente la presente Convenzione puo' non essere applicata soltanto quando la societa' o persona giuridica che ne chiede l'applicazione viola, nell'oggetto, negli scopi o nell'attivita' effettivamente esercitata, principi o norme che detto Stato considera di ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato. Se la legge in conformita' della quale una societa' si e' costituita ne ammette l'esistenza giuridica anche quando essa abbia un unico socio, la detta societa' non potra' per questo solo motivo essere considerata da uno Stato contraente contraria al suo ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato.

Testo vigente dal 6 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;220~art9 · fonte su Normattiva