Ogni Stato contraente puo' inoltre dichiarare che applichera' le disposizioni della propria legge che esso considera imperative alle societa' o persone giuridiche di cui agli articoli 1 e 2 la cui sede effettiva si trovi sul suo territorio, nonostante esse siano state costituite conformemente alla legge di un altro Stato contraente. Le disposizioni suppletive della legge dello Stato che ha fatto tale dichiarazione si applicano soltanto in uno dei due seguenti casi: se l'atto costitutivo o lo statuto non vi derogano, eventualmente mediante un riferimento espresso e globale alla legge in conformita' della quale la societa' o persona giuridica si e' costituita, se, in mancanza di tale deroga nell'atto costitutivo, o nello statuto, la societa' o persona giuridica non dimostra di avere effettivamente esercitato la propria attivita' durante un periodo di tempo adeguato nello Stato contraente secondo la legge del quale essa si e' costituita.

Testo vigente dal 6 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;220~art4 · fonte su Normattiva