[1]1. Il presente protocollo e' sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
[2]2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo, nonche' le dichiarazioni presentate a norma dell'articolo 2.
[3]3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che proceda per ultimo a tale formalita'. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverra' non prima di quella della convenzione relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunita' europee.
Testo vigente dal 25 ottobre 2000
