Art. 2 (Protocollo)
1. Il presente protocollo e' sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al depositarlo il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo. 3. Il presente protocollo entra in vigore per gli otto Stati membri interessati novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, che sia membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che procede per ottavo a detta formalita'. Tuttavia, se la convenzione non e' entrata in vigore a tale data, il presente protocollo entra in vigore per l'ottavo Stato membro interessato alla data di entrata in vigore della convenzione. 4. La notifica da parte di uno Stato membro successiva al ricevimento dell'ottava notifica effettuata a norma del paragrafo 2 fa si' che, 90 giorni dopo detta notifica, il presente protocollo entri in vigore fra tale Stato membro e gli Stati membri per i quali esso e' gia' in vigore. 5. Gli Stati membri introducono nell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali solo i dati registrati in un'indagine dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.
Testo vigente dal 23 giugno 2010
