Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera, dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1621, concernente la integrazione delle disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione, che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato, addetto o al seguito dell'Esercito in guerra.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1938-XVII

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel

[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 13 marzo 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1938-12-22;2217~art1 · fonte del testo