fine di attuare il presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, gli organi coordinatori indicati all'articolo 7 del presente Accordo istituiranno una Commissione Mista per la cooperazione scientifica e tecnologica nei cui compiti rientreranno: - la creazione delle condizioni piu' favorevoli per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica; - la individuazione delle priorita' nella cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi; - la valutazione dello stato e delle prospettive della cooperazione scientifica e tecnologica e l'elaborazione di raccomandazioni relative al perfezionamento dei meccanismi per la sua attuazione. La Commissione Mista adottera' un regolamento della propria attivita' e le relative norme procedurali. La Commissione Mista terra' le sessioni alternativamente in Russia e in Italia in date da concordare per le vie diplomatiche. Nei periodi fra le sessioni della Commissione Mista i Co-presidenti o i loro rappresentanti potranno incontrarsi, qualora necessario, per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo e per scambiarsi informazioni sull'andamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse. La Commissione Mista potra' istituire, se necessario, gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica, nonche' invitare esperti per studiare ed esaminare problemi specifici e per elaborare raccomandazioni al riguardo.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;222~accordo-art8 · fonte su Normattiva