Articolo VII Al fine di attuare il presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, gli organi coordinatori indicati nell'articolo V istituiranno una Commissione mista di cooperazione scientifica e tecnologica, di seguito denominata "la Commissione". La Commissione avra' due co-presidenti, uno di ciascuno Stato, e adottera' un regolamento della propria attivita' e le relative norme procedurali. La Commissione terra' le sessioni alternativamente in Argentina e in Italia, ogni due anni, in date che saranno concordate per la via diplomatica e avra' i seguenti compiti: esaminare tutte le questioni relative al presente Accordo; analizzare, rivedere ed approvare i programmi di lavoro sulla base di criteri di qualita' e pertinenza; stabilire le condizioni finanziarie e per la realizzazione delle azioni congiunte; formulare le raccomandazioni per il perfezionamento delle attivita' di cooperazione che si realizzeranno nel quadro del presente Accordo. Nei periodi tra le sessioni la Commissione potra' riunirsi, qualora necessario, per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo e per scambiare informazioni sull'andamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse. La Commissione mista potra' istituire, se necessario, gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica nonche' invitare esperti per studiare ed esaminare problematiche concrete e per elaborare raccomandazioni al riguardo.

Testo vigente dal 1 settembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-08-22;243~accordo-artvii · fonte su Normattiva