- Applicazione di disposizioni varie 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli. 2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni, specifici contratti o accordi di investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole. 3. Qualora, successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, venga apportata una modifica alla legislazione della Parte in cui e' stato effettuato l'investimento, i diritti acquisiti che derivano all'investitore dalla precedente legislazione non verranno intaccati.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
