[1]DI DISPOSIZIONI VARIE

[2]1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli. 2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 28 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;150~accordo-art12 · fonte su Normattiva