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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti-legge:

[8]R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1067, concernente il conferimento al commissario straordinario per la provincia di Roma di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale;

[9]R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1078, recante proroga del termine assegnato al comune di Trento per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale;

[10]R. decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1382, recante proroga del termine assegnato al comune di Potenza per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale;

[11]R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1422, recante il conferimento al podesta' di Genova di poteri straordinari per il riordinamento dei servizi municipali del gas e del personale dipendente;

[12]R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1423, recante il conferimento di poteri straordinari all'Amministrazione provinciale di Genova per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale;

[13]R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1424, recante proroga del termine assegnato al comune di Bologna per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale.

[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[15]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1929 - Anno VIII

[16]VITTORIO EMANUELE.

[17]Mussolini.

[18]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1929-12-23;2230~art1 · fonte del testo