Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1939 al 16 dicembre 2009. 467 parole tolte, 20 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti, con la seguente modificazione:
tolto: All'art. 9 sono aggiunte, dopo l'ultimo comma della lettera c), le seguenti lettere:
tolto: « d) Quando ricorrano particolari necessita' di servizio, i vincitori dei concorsi di cui alla lettera b), assunti in servizio a titolo di prova, rispettivamente, con la qualifica di uditore giudiziario militare o di alunno di cancelleria, e che abbiano prestato servizio, precedentemente all'assunzione in ruolo, in qualita' di ufficiale, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, possono essere autorizzati, rispettivamente, ad esercitare le funzioni giudiziarie o di cancelleria. L'autorizzazione predetta e' disposta, su proposta del Regio avvocato generale militare, con decreto del Ministro per la guerra.
tolto: « e) I posti che sono vacanti nel ruolo organico del personale civile tecnico di gruppo A dell'Istituto geografico militare, e quelli che si renderanno vacanti nel ruolo stesso per effetto degli aumenti stabiliti dal precedente art. 2 saranno coperti esclusivamente mediante concorso al grado iniziale (grado 10°: ingegnere geografo aggiunto) per esami e per titoli fra cittadini che siano laureati in ingegneria o in matematica e che abbiano compiuto venti anni e non superati anni 30 di eta'. Per i concorrenti che, per almeno un anno, abbiano prestato servizio presso l'Istituto geografico militare in qualita' di ufficiali di complemento richiamati, l'anzidetto limite massimo di eta' e' elevato ad anni 40, sempreche' gli ufficiali stessi non si trovino nelle condizioni per poter fruire, per l'ammissione ai detti concorsi, di un limite massimo di eta' ancora piu' elevato di anni 40 in dipendenza di altre disposizioni piu' favorevoli.
tolto: « Per il concorso anzidetto ogni componente della Commissione esaminatrice disporra' di dieci punti per la valutazione dei titoli dei candidati. La somma dei punti attribuiti dai componenti della Commissione esaminatrice per i titoli, divisa per il numero dei componenti stessi, costituira' il punto definitivo assegnato al candidato per i titoli. Tale punto sara', aggiunto alla somma dei punti riportati dal candidato nella prova scritta e in quella orale ai fini della formazione della graduatoria.
tolto: « Sara' valutato come titolo preponderante il servizio lodevolmente prestato presso l'Istituto geografico militare per lavori geodetici, in qualita' di ufficiali di complemento richiamati ».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 22 dicembre 1938-XVII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Di Revel
tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1938-12-22;2234~art1 · fonte del testo