[1]ARTICOLO II.

[2]Il presente protocollo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Washington non appena possibile. Il presente protocollo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Potra' essere denunciato in qualsiasi momento da ognuna delle Parti contraenti mediante notifica all'altra Parte contraente e cessera' di avere effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente protocollo ed apposto i loro sigilli.

[4]FATTO a Roma, in duplice originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, il 9 novembre 1982.

[5]Per la Repubblica italiana CLELIO DARIDA

[6]Per gli Stati Uniti d'America WILLIAM FRENCH SMITH

[7]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 16 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;224~protocollo-aggiuntivo-artii · fonte su Normattiva