Art. 13 (Trattato) — Produzione di documenti, atti e oggetti
1. Lo Stato richiesto, se necessario, obblighera' una persona a produrre un documento, atto o oggetto negli stessi limiti che sarebbero previsti per istruttorie o procedimenti penali in quello Stato. Quando siano richieste perquisizioni o sequestri, la richiesta conterra' quelle informazioni che giustificherebbero tale azione nel corso di istruttorie penali in base alle leggi dello Stato richiesto. 2. Qualsiasi funzionario dello Stato richiesto alla cui custodia, siano affidati i documenti di atti e gli oggetti confiscati sara' tenuto a certificare all'autorita' centrale di tale Stato l'identita' dell'articolo confiscato, la continuita' della relativa custodia e l'integrita' delle sue condizioni. L'autorita' centrale dello Stato richiesto certifichera' che le procedure specificate nella richiesta sono state eseguite nei limiti consentiti dalle leggi e dalla prassi di tale Stato. Il documento, atto o oggetto cosi' certificato non dovra' essere sottoposto ad ulteriori formalita' per essere ammesso quale mezzo di prova dallo Stato richiedente.
Testo vigente dal 16 giugno 1984
