Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988
Art. 3 (Trattato)
DELLA RICHIESTA 1. La richiesta di assistenza deve indicare:
- a)l'autorita' che conduce il procedimento penale o le indagini relative ad un reato cui la richiesta si riferisce;
- b)l'oggetto e la natura del procedimento penale o delle indagini relative ad un reato nonche' la norma penale applicabile al caso;
- c)una descrizione della prova o dell'informazione richiesta o degli atti da compiere;
- d)il motivo per cui la prova, l'informazione o il compimento di atti sono richiesti;
- e)l'eventuale esigenza di riservatezza. 2. La richiesta conterra' inoltre, per quanto possibile e necessario:
- a)le informazioni disponibili sull'identita' e sul luogo in cui la persona ricercata puo' trovarsi;
- b)l'identita' e l'indirizzo della persona alla quale deve essere notificato un atto, il rapporto tra detta persona e il procedimento nonche' il modo in cui la notifica deve essere eseguita;
- c)l'identita' e il luogo in cui si trova la persona che puo' fornire prove;
- d)una descrizione il piu' precisa possibile del luogo da perquisire e dei beni da sequestrare;
- e)l'indicazione del modo in cui la testimonianza deve essere assunta e verbalizzata;
- f)l'indicazione delle informazioni o delle prove ricercate e, se del caso, un elenco di particolari domande da porre;
- g)l'indicazione di qualsiasi procedura particolare secondo la quale si desidera che la richiesta venga eseguita. 3. La richiesta dovra' contenere informazioni relative alle indennita' e ai rimborsi di spese cui avra' diritto la persona che e' chiamata a comparire nello Stato richiedente. 4. La richiesta e la documentazione ad essa allegata dovranno essere redatte in italiano ed in inglese.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
