1. Lo Stato richiesto fornira' copia degli atti o documenti, accessibili al pubblico, di uffici statali e di enti pubblici. 2. Lo Stato richiesto potra' fornire atti o documenti in possesso di un ufficio statale o di un ente pubblico, ma non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle autorita' giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato richiesto. E' discrezione dello Stato richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta. 3. I documenti o gli atti forniti in conformita' con il presente articolo ed in conformita' con le modalita' indicate nella richiesta ed autenticati dall'autorita' centrale dello Stato richiesto, non richiedono ulteriori certificazioni o autenticazioni per essere ammessi come mezzi di prova nello Stato richiedente.

Testo vigente dal 16 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;224~trattato-art12 · fonte su Normattiva