Art. 15 (Trattato) — Assunzione di testimonianza nello Stato richiedente
1. Qualora in relazione ad una istruttoria o ad un procedimento penale nello Stato richiedente sia richiesta a comparire come testimone una persona che si trovi sul suo territorio, lo Stato richiesto, ordinera' a tale persona di comparire e rendere testimonianza nello Stato richiesto, secondo le modalita' previste dal proprio ordinamento, se:
- a)lo Stato richiesto non ha un ragionevole motivo di respingere la richiesta;
- b)la persona potrebbe essere obbligata a comparire e a rendere testimonianza nelle medesime circostanze nello Stato richiesto; e
- c)l'autorita' centrale dello Stato richiedente certifica che la testimonianza e' rilevante e necessaria. 2. Una persona che non comparira' secondo quanto ingiuntogli, sara' passibile delle stesse sanzioni che lo Stato richiesto comma ad un testimone per non essere comparso a testimoniare in simili circostanze. Tali sanzioni non comprendono l'accompagnamento coattivo della persona nello Stato richiedente.
Testo vigente dal 16 giugno 1984
