1. Qualora in relazione ad una istruttoria o ad un procedimento penale nello Stato richiedente sia richiesta a comparire come testimone una persona che si trovi sul suo territorio, lo Stato richiesto, ordinera' a tale persona di comparire e rendere testimonianza nello Stato richiesto, secondo le modalita' previste dal proprio ordinamento, se:

  • a)lo Stato richiesto non ha un ragionevole motivo di respingere la richiesta;
  • b)la persona potrebbe essere obbligata a comparire e a rendere testimonianza nelle medesime circostanze nello Stato richiesto; e
  • c)l'autorita' centrale dello Stato richiedente certifica che la testimonianza e' rilevante e necessaria. 2. Una persona che non comparira' secondo quanto ingiuntogli, sara' passibile delle stesse sanzioni che lo Stato richiesto comma ad un testimone per non essere comparso a testimoniare in simili circostanze. Tali sanzioni non comprendono l'accompagnamento coattivo della persona nello Stato richiedente.

Testo vigente dal 16 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;224~trattato-art15 · fonte su Normattiva