[1]di testimonianza nello Stato Richiesto

[2]1. Se necessario, il testimone da cui la prova e' richiesta sara' obbligato a comparire ed a rendere testimonianza nella stessa misura prevista per le istruttorie ed i procedimenti penali nello Stato Richiesto. 2. A richiesta, lo Stato Richiesto indichera' la data ed il luogo della assunzione della testimonianza. 3. Lo Stato Richiesto consentira' la presenza di un imputato, del suo difensore e delle persone incaricate dell'applicazione delle leggi penali cui si riferisce la richiesta. 4. L'autorita' che esegue la richiesta consentira' alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre domande al testimone in conformita' con le leggi dello Stato Richiesto. 5. L'autorita' che esegue la richiesta consentira' alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre ulteriori domande e di chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori. 6. I diritti del testimone previsti dalle leggi. dello Stato Richiedente non possono essere invocati nell'esecuzione della richiesta, ma saranno fatti salvi nello Stato Richiedente.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~art14 · fonte su Normattiva