[1]Articolo XXII

[2]Il presente trattato sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Washington non appena possibile. Il presente trattato entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Potra' essere denunciato in qualsiasi momento da ognuna delle Parti con traenti mediante notifica dell'altra Parte contraente e cessera' di avere effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica. Il presente trattato abroga e sostituisce la convenzione di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America firmata a Washington il 23 marzo 1868, emendata ed integrata dalle convenzioni firmate rispettivamente il 21 gennaio 1869 e l'11 giugno 1884, nonche' dall'accordo costituito dallo scambio di note del 16 e 17 aprile 1946.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente trattato ed apposto i loro sigilli.

[4]FATTO a Roma, in duplice originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, il 18 gennaio 1973.

[5]Per gli Stati Uniti d'America Graham A. MARTIN Per la Repubblica italiana MEDICI

Testo vigente dal 6 dicembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632~artxxii · fonte su Normattiva