Art. 4 (Trattato) — Esecuzione di una richiesta
1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto dovra' eseguire sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovra' trasmetterla all'autorita' competente. I funzionari competenti dello Stato richiesto faranno tutto il possibile per eseguire la richiesta. L'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto rilascera' ordini di comparizione, mandati di perquisizione o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta. 2. La richiesta sara' eseguita in conformita' con le disposizioni del presente trattato e con le leggi dello Stato richiesto. Si dovranno osservare le modalita' indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato richiesto.
Testo vigente dal 16 giugno 1984
