1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto dovra' eseguire sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovra' trasmetterla all'autorita' competente. I funzionari competenti dello Stato richiesto faranno tutto il possibile per eseguire la richiesta. L'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto rilascera' ordini di comparizione, mandati di perquisizione o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta. 2. La richiesta sara' eseguita in conformita' con le disposizioni del presente trattato e con le leggi dello Stato richiesto. Si dovranno osservare le modalita' indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 16 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;224~trattato-art4 · fonte su Normattiva