Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America e del protocollo aggiuntivo al trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973, entrambi firmati a Roma il 9 novembre 1982
Art. 5 (Trattato) — Motivi ostativi all'esecuzione
1. Lo Stato richiesto puo' negare assistenza nella misura in cui:
- a)l'esecuzione della richiesta potrebbe pregiudicare la sicurezza o altro interesse pubblico essenziale dello Stato richiesto;
- b)la richiesta si riferisce ad un reato di carattere esclusivamente militare o ad un fatto considerato reato politico dallo Stato richiesto; o
- c)la richiesta non sia conforme con le disposizioni del presente trattato. 2. Lo Stato richiesto, prima di rifiutare l'esecuzione di una richiesta, valutera' se l'assistenza possa essere prestata a determinate condizioni. 3. Qualora l'esecuzione di una richiesta interferisca con una istruttoria o un procedimento in corso nello Stato richiesto, quest'ultimo puo' ritardarne l'esecuzione o darvi seguito a determinate condizioni. 4. Lo. Stato richiesto dovra' immediatamente informare lo Stato richiedente dei motivi che lo hanno indotto a rifiutare in tutto o in parte l'esecuzione di una richiesta o a ritardare l'assistenza.
Testo vigente dal 16 giugno 1984
