1. Lo Stato richiesto puo' negare assistenza nella misura in cui:

  • a)l'esecuzione della richiesta potrebbe pregiudicare la sicurezza o altro interesse pubblico essenziale dello Stato richiesto;
  • b)la richiesta si riferisce ad un reato di carattere esclusivamente militare o ad un fatto considerato reato politico dallo Stato richiesto; o
  • c)la richiesta non sia conforme con le disposizioni del presente trattato. 2. Lo Stato richiesto, prima di rifiutare l'esecuzione di una richiesta, valutera' se l'assistenza possa essere prestata a determinate condizioni. 3. Qualora l'esecuzione di una richiesta interferisca con una istruttoria o un procedimento in corso nello Stato richiesto, quest'ultimo puo' ritardarne l'esecuzione o darvi seguito a determinate condizioni. 4. Lo. Stato richiesto dovra' immediatamente informare lo Stato richiedente dei motivi che lo hanno indotto a rifiutare in tutto o in parte l'esecuzione di una richiesta o a ritardare l'assistenza.

Testo vigente dal 16 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;224~trattato-art5 · fonte su Normattiva